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Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/05/2007 (Rv. 599090 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Differenza con l'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto controverso - Conseguenze in tema di rilevabilità d'ufficio delle relative questioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599090-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Il difetto di "legitimatio ad causam", attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l'accertamento dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, decidendo sull'impugnativa per nullità di un lodo arbitrale, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di una delle parti, con assorbimento delle ulteriori questioni, benché la relativa eccezione, mai prospettata davanti al collegio arbitrale, fosse stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni davanti alla medesima Corte d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)