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Sez. U, Sentenza n. 7703 del 13/07/1993 (Rv. 483123 - 01)

Giurisdizione civile - Conflitti - Di giurisdizione | Conflitto reale negativo di giurisdizione - Configurabilità - Estremi - Denunciabilità alle S.U. della Suprema Corte - Forma - Termini - Insussistenza - Passaggio in giudicato di una delle due pronunce - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483123-01

Giurisdizione civile - Conflitti - Di giurisdizione

Nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, affermando ciascuno la giurisdizione dell'altro, si configura non già un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 cod. proc. civ.) ma un conflitto reale, negativo, di giurisdizione, che, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunciato alle sezioni unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - "in ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o no passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)