Sez. U, Sentenza n. 11102 del 26/07/2002 (Rv. 556308 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale negativo di giurisdizione - Configurabilità - Estremi - Denunciabilità alle S.U. della Suprema Corte - Forma - Termini - Insussistenza - Passaggio in giudicato di una delle due pronunce - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Qualora il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 cod. proc. civ.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o meno passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)