Sez. L, Sentenza n. 2543 del 19/03/1999 (Rv. 524319 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura - Diritto alle prestazioni assicurative di malattia e maternità - Nascita diretta dalla legge - Provvedimento amministrativo di iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e certificato di urgenza sostitutivo di tale provvedimento - Diversa finalità - Conseguenze - Eccezione dell'Istituto previdenziale relativa al difetto di titolarità del rapporto fatto valere in giudizio o del numero di giornate lavorate nell'anno - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il diritto alle prestazioni assicurative di malattia e di maternità dei lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura nasce direttamente dalla legge in presenza dei requisiti da essa voluti e non dal provvedimento amministrativo di iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. n.1949 del 1940 (o dal certificato di urgenza sostitutivo della iscrizione) che - come si desume anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 483 del 1995 - hanno la diversa funzione di rendere legalmente certa la qualità di lavoratore agricolo, agendo come condizione di efficacia (verso i terzi) della fattispecie costitutiva (compimento di cinquantuno giornate lavorative nell'anno) di tale qualità personale che dà titolo alla prestazione e determinando il momento dal quale decorre l'obbligazione dell'istituto previdenziale di corrispondere la prestazione medesima. Ne consegue che l'eccezione dell'Istituto previdenziale relativa al difetto di titolarità del rapporto fatto valere in giudizio o al numero di giornate che si assumono lavorate nell'anno costituisce un'eccezione in senso improprio o, per meglio dire, una mera difesa volta a contrastare la fondatezza della domanda che, come tale, può essere proposta per la prima volta anche in appello, operando la preclusione di cui all'art. 437, comma secondo, cod.proc.civ. soltanto per le eccezioni in senso stretto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)