Sez. L, Sentenza n. 8315 del 30/07/1999 (Rv. 529146 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratori agricoli - Diritto alle indennità di malattia e maternità - Presupposti - Sussistenza di un valido rapporto di lavoro - Necessità - Onere probatorio relativo - Incidenza sul richiedente le suddette indennità - Provvedimento di iscrizione negli elenchi nominativi ex art. R.D. n. 1949/1940 - Valore certificativo - Sindacabilità a fini disapplicativi di tale provvedimento da parte del giudice ordinario - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Anche per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura il fatto costitutivo del diritto alle prestazioni assicurative di malattia e maternità è rappresentato dall'esistenza di un valido rapporto di lavoro, sul cui presupposto sia incardinato quello assicurativo, mentre l'atto amministrativo di iscrizione degli interessati negli elenchi di cui al R.D. n. 1949 del 1940 ha solo una funzione di certificazione pubblica, rendendo legalmente certa nei confronti dei terzi la qualità di lavoratore agricolo del soggetto iscritto, onde a tale iscrizione non può attribuirsi rilievo decisivo in ordine alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dovendo, viceversa, ammettersi il sindacato "incidenter tantum" del giudice ordinario sul suddetto provvedimento di iscrizione ai fini di un'eventuale disapplicazione del medesimo, ove la necessaria verifica circa l'esistenza in concreto dei requisiti del rapporto di lavoro si risolva negativamente; ne consegue che, a fronte di una contestazione dell'Inps, pur in presenza della prova di iscrizione negli elenchi nominativi, resta inalterato a carico di chi agisce per il pagamento delle indennità de "quibus" l'onere di provare l'esistenza dei presupposti di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)