Sez. U, Sentenza n. 948 del 17/04/1963 (Rv. 261347 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESTREMI.*
Le decisioni del consiglio di stato in Sede giurisdizionale sono suscettibili di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quando il giudice amministrativo, esorbitando dai confini tracciati dalla legge alla sua attivita esteriore, abbia giudicato sopra materie riservate ad altre autorita giurisdizionali, ordinarie o speciali, ovvero sopra materie sottratte ad ogni autorita giurisdizionale e riservate al legislatore o all'amministrazione attiva. Pertanto, deve ritenersi assoggettabile a tale ricorso l'errore in procedendo che abbia indotto il consiglio di stato, nell'Esercizio della giurisdizione speciale attribuitagli dalla legge, a sconfinare nell'ambito dei poteri spettanti ad altri organi di giurisdizione o nell'ambito dei poteri spettanti ad organi di natura diversa, restando in tal modo inclusi i vizi dell'incompetenza e dell'eccesso di potere ed escluso quello della violazione di leggi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)