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Sez. L, Sentenza n. 17964 del 01/07/2008 (Rv. 603849 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretario generale del comune - Compiti - Parametro valutativo - Rilevanza - Anche nella fase dell'esecuzione del rapporto - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Trascuratezza nell'adempimento degli obblighi - Impreparazione e inadeguatezza - Conseguenze - Revoca - Valutazione globale e non atomistica delle condotte contestate - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603849-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

La natura e la varietà dei compiti attribuiti dall' art. 17, commi sessantasette a ottantasei, del d.lgs. n. 127 del 1997, al segretario generale del comune - di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale e di sovrintendenza e coordinamento della dirigenza dei servizi - assume rilevanza non solo nel momento del conferimento dell'incarico in relazione alla natura fiduciaria del rapporto, ma anche nella fase dello svolgimento dello stesso ai fini della valutazione dell'adempimento degli obblighi inerenti all'ufficio, dovendosi ritenere, in coerenza con i canoni di ragionevolezza, che la revoca sia consentita, oltre che in caso di specifiche gravi violazioni dei doveri dell'ufficio, pure nell'ipotesi di sostanziale inesecuzione dei compiti essenziali e qualificanti della funzione; ne consegue che, ove detti compiti vengano trascurati in ragione della dimostrata impreparazione e inadeguatezza del segretario generale, legittimamente può essere disposta, sulla base di una valutazione globale e non atomistica delle molteplici condotte contestate da cui emerga l'incapacità ad attendere ai doveri d'ufficio, la revoca dall'incarico. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la sentenza di merito aveva posto in evidenza, con un giudizio di sintesi, che il segretario comunale aveva omesso di svolgere il ruolo attivo e propositivo che gli competeva, non partecipando alla formazione delle decisioni e delle attività d'impulso verso i dirigenti, non esplicando le funzioni di consulenza in ambito giuridico sia omettendo di dare alcune risposte, sia fornendole errate, sia trascurando di fornire informazioni sull'aggiornamento delle normative, ed aveva completamente trascurato l'attività di coordinamento e sovrintendenza per non aver promosso le conferenze con i capi servizi e aver partecipato, in modo passivo, a quelle per l'ordinaria amministrazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/05/1997 num. 127 art. 17 CORTE COST., DPR 04/12/1997 num. 465 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)