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Sez. L, Sentenza n. 12403 del 23/08/2003 (Rv. 566204 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretario generale del comune - Natura fiduciaria del rapporto - Sussistenza - Revoca dell'incarico - Presupposti - Violazioni 'gravì ai doveri di ufficio - Pluralità di violazioni - Valutazione della gravità - Incidenza sul rapporto fiduciario - Giudizio di sintesi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566204-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

L'incarico di segretario generale del comune, il quale secondo la disciplina dettata dall'art. 17, commi sessantasette a ottantasei, D.Lgs. n. 127 del 1997 (applicabile nella specie 'ratione temporis'), svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, riferibile alla intera attività svolta dall'ente, è connotato dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il sindaco, comprovato dalle modalità della nomina, dall'essere la sua durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, nonché dalla sua revocabilità, ex art. 15, comma quinto, d.P.R. n. 465 del 1997, qualora il segretario comunale si renda responsabile di "gravi" violazioni ai doveri di ufficio. Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca dell'incarico, il controllo in ordine alla sussistenza di violazioni connotate dal carattere della "gravità" richiede che si accerti la proporzionalità del provvedimento rispetto alle violazioni contestate in relazione alla situazione concreta, e cioè verificandone l'idoneità a vulnerare la fiducia riposta dal sindaco nel segretario, all'esito di un giudizio di sintesi delle molteplici violazioni eventualmente contestate in quanto esse, se valutate nella loro complessività, possono incidere sul rapporto fiduciario anche qualora risultino non gravi se atomisticamente apprezzate (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il requisito della gravità delle violazioni in un caso in cui la revoca era stata determinata dal rifiuto del segretario generale del comune di svolgere il servizio di elevazione dei protesti cambiari, di partecipare alle fasi di trattazione e discussione delle sedute della giunta comunale, di presiedere allo svolgimento delle gare di appalto, di rogare un atto di costituzione del diritto di superficie, nonché dalla violazione del dovere di informare il sindaco sull'impossibilità per la commissione edilizia di continuare la propria attività per la sopravvenuta decadenza dei componenti dell'organo, condotte giudicate dalla S.C. tutte illegittime).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/05/1997 num. 127 art. 17 CORTE COST., DPR 04/12/1997 num. 465 art. 15, Decreto Legge 26/01/1999 num. 8 art. 2 CORTE COST., Legge 25/03/1999 num. 75, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)