Sez. 3, Sentenza n. 20380 del 25/02/2004 Cc. (dep. 30/04/2004) Rv. 229290 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Esecuzione di un provvedimento di dissequestro - Individuazione dell'autorità giudiziaria competente - Criteri.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di dissequestro, l'autorità giudiziaria competente a dare esecuzione all'ordinanza di dissequestro emessa dal giudice dell'esecuzione, è il pubblico ministero presso il giudice competente per gli incidenti di esecuzione, in quanto tale competenza è espressamente stabilita dall'art. 665, comma 1 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)