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Sez. 3, Sentenza n. 287 del 21/01/2000 Cc. (dep. 26/02/2000) Rv. 215776 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Restituzione disposta dal giudice - Competenza del pubblico ministero - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215776-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE

In tema di sequestro probatorio, l'organo deputato alla esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal giudice è il pubblico ministero, in base alla disposizione generale dettata dall'art.655, comma 1, cod.proc.pen. La competenza del giudice della esecuzione, a norma dell'art.676, comma 1, cod.proc.pen., sorge soltanto qualora insorgano questioni relative alla restituzione delle cose sequestrate (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il tribunale - adito in sede di riesame avverso sequestro probatorio - aveva disposto la restituzione di cose sequestrate, sul presupposto che competente a conoscere della esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)