Sez. 1, Sentenza n. 20962 del 19/03/2004 Cc. (dep. 04/05/2004) Rv. 228722 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Decisioni assunte allo stato degli atti - Applicabilità del principio in materia di liberazione anticipata - Rivalutabilità di un periodo di detenzione già valutato negativamente con un precedente provvedimento non impugnato - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur applicandosi il principio che la decisione va assunta allo stato degli atti, non è consentito al giudice di sorveglianza di valutare nuovamente un periodo di detenzione antecedente, già valutato negativamente con un distinto provvedimento a suo tempo non sottoposto ad impugnazione, neppure se tale provvedimento contenga un errore percettivo o di fatto (nella specie, l'erronea menzione di un provvedimento di sanzione disciplinare, in realtà mai inflitta al detenuto).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)