Sez. 1, Sentenza n. 15552 del 05/02/2020 Cc. (dep. 20/05/2020) Rv. 279056 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Revoca per delitto non colposo - Automaticità - Esclusione - Compiti del tribunale di sorveglianza - Accertamento con sentenza irrevocabile del delitto non colposo - Incidenza sul perimetro delle deduzioni difensive e sull'obbligo di motivazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di rigetto del reclamo proposto avverso un provvedimento di revoca della liberazione condizionale concessa in relazione ad un semestre in relazione al quale il beneficio era stato precedentemente negato in considerazione della pendenza di un procedimento penale, conclusosi, in seguito, con l'assoluzione del condannato).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)