Sez. 1, Sentenza n. 3042 del 15/02/2005 (Rv. 579519 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Conferimento di incarico professionale da parte della P.A. - Forma scritta "ad substantiam" - Oggetto - Documenti presupponenti il contratto - Rilevanza ai fini della validità del contratto rispetto al requisito formale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE
Il contratto con il quale la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, mediante la redazione di un atto sottoscritto dal rappresentante dell'ente e dal professionista, con la conseguenza che la sussistenza del requisito formale non può essere ricavata <aliunde>, attraverso la produzione di documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono, quali la delibera della giunta municipale di autorizzazione al conferimento dell'incarico al professionista e la sua comunicazione al professionista da parte del vicesindaco.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)