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Sez. 1, Sentenza n. 22107 del 23/11/2004 (Rv. 578098 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Conferimento di incarico professionale da parte della P.A. - Forma scritta "ad substantiam" - Oggetto - Documenti presupponenti il contratto - Rilevanza ai fini della validità del contratto rispetto al requisito formale - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578098-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE

Il contratto con il quale l'Amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto a pena di nullità, in forma scritta ed è da escludersi che la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata <aliunde>, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. In particolare, è irrilevante che una deliberazione dell'organo collegiale di un ente pubblico abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, eventualmente anche richiamando ed approvando lo schema del disciplinare, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto da rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista, atteso che siffatta deliberazione non costituisce proposta contrattuale ma atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)