Sez. 1, Sentenza n. 9599 del 14/09/1991 (Rv. 473848 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Rettifica delle dichiarazioni | Avviso di rettifica delle dichiarazioni annuali - Motivazione - Indicazione delle fonti di prova - Necessità - Allegazione dei relativi documenti - Necessità - Esclusione.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Rettifica delle dichiarazioni
In tema d'imposta sul valore aggiunto, e con riguardo alle rettifiche della dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo comma del successivo art. 56 - quando dispone che negli avvisi relativi alle rettifiche devono, a pena di nullità, essere indicati (oltre ai dati sui quali è basata la rettifica) anche i relativi elementi probatori - pone a carico dell'amministrazione finanziaria non già l'onere di allegare agli avvisi i documenti dai quali emerga la prova dei fatti che giustificano la rettifica, ma solo quello di indicare le fonti probatorie che ne costituiscono il sostegno.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)