Sez. 1, Sentenza n. 4305 del 15/05/1997 (Rv. 504371 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di rettifica ex art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di motivazione - Portata - Riferimento a dati ed elementi risultanti da altri atti del procedimento amministrativo - Possibilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
Ove l'Amministrazione finanziaria si avvalga del potere di rettifica della dichiarazione annuale del contribuente, l'esigenza di motivazione dell'avviso di rettifica, fissata dall'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve ritenersi rispettata anche attraverso il preciso richiamo a dati ed elementi risultanti da altri atti del procedimento amministrativo, legalmente noti al destinatario dell'avviso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)