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Sez. 3, Sentenza n. 2520 del 26/07/1971 (Rv. 353562 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CONDANNA ALLE SPESE DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353562-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CONDANNA ALLE SPESE DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA.*

La pronunzia sulle spese e riservata al potere discrezionale del giudice di merito, che non incontra alcun limite al di fuori di quello costituito dal divieto di porre le spese stesse a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, soltanto l'esorbitanza di questo limite legittima la proposizione di un'utile censura in Cassazione. (Conf 276'70, mass n 345139).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)