Sez. 3, Sentenza n. 1451 del 18/05/1973 (Rv. 364169 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La pronunzia sulle spese e riservata al potere discrezionale del giudice di merito, che non incontra alcun limite ad di fuori di quello costituito dal divieto di porre le spese stesse a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, soltanto l'esorbitanza di questo limite legittima la proposizione di un'utile censura in Cassazione. (Conf 2520/71, mass n 353562; 276/70, mass n 345139).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)