Sez. 1, Sentenza n. 15549 del 07/12/2000 (Rv. 543332 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Straniero residente all'estero - Mandato alle liti con redazione incorporata all'atto difensivo - Conferimento a difensore italiano - Firma del mandante - Autentica - Autorità competente - Mandante di nazionalità tedesca - Firma - Legalizzazione - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
In caso di mandato alle liti da conferirsi a difensore italiano da parte di cliente straniero residente all'estero, con redazione incorporata all'atto defensionale necessario per la costituzione davanti al giudice italiano, è rituale ed efficace l'autentica della firma del mandante da parte dell'autorità (quale il notaio) preposta a tale funzione nel luogo di residenza di questi all'estero, potendo essa ritenersi equipollente a quella del difensore italiano, privo del potere di certificazione nel caso suddetto. Ad un tal riguardo, poi, ove il mandante abbia nazionalità tedesca, soccorre, quanto alle esigenze di certezza, l'art. 1 n. 4 della Convenzione italo - tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere dalla formalità della legalizzazione, altrimenti necessaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/06/1969, Legge 12/04/1973 num. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)