Sez. L, Sentenza n. 13369 del 11/09/2003 (Rv. 566776 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Apposizione nell'originale del ricorso per Cassazione della firma del difensore munito di procura speciale - Mancanza della firma sulla copia notificata - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni - Sussistenza nella copia notificata di elementi sufficienti a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Qualora l'originale del ricorso per Cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale, né rileva che nella copia del ricorso sia stato utilizzato il termine "mandato" anziché "procura", trattandosi di espressioni utilizzate nel linguaggio comune in senso del tutto equivalente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)