Sez. L, Sentenza n. 22824 del 09/11/2015 (Rv. 637880 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Tentativo di conciliazione successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 225 del 2010 - Impugnativa stragiudiziale antecedente alla novella - Deposito ricorso giudiziario nei termini prescritti - Tempestività - Precedente tentativo di conciliazione nella vigenza del precedente regime - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il tentativo di conciliazione richiesto dal lavoratore nella vigenza dell'art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, è tempestivo ove l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, avvenuta prima dell'entrata in vigore della novella, ed il ricorso giudiziario, proposto successivamente all'entrata in vigore della legge, siano stati effettuati nei termini prescritti, senza che assuma rilevanza la precedente richiesta di tentativo di conciliazione avanzata nella vigenza del precedente regime, ex art. 410 c.p.c., in difetto di norma che sancisca la consumazione del potere di richiederlo ovvero di un termine decadenziale per il promovimento del giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)