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Sez. L, Sentenza n. 17253 del 23/08/2016 (Rv. 641017 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine di decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, nuova formulazione - Richiesta del tentativo di conciliazione - Comunicazione alla controparte a mezzo fax - Idoneità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641017-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, decorre anche qualora la comunicazione della richiesta stragiudiziale di tentativo di conciliazione o arbitrato sia inoltrata via fax, perché, non prescrivendo la norma specifiche modalità di comunicazione a pena di validità ed efficacia, la ricezione a mezzo fax è del tutto equipollente alle modalità di "consegna", previste dall'art. 410, comma 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 com. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)