Sez. 2, Sentenza n. 2417 del 02/09/1963 (Rv. 263725 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PER GLI ASSEGNI FAMILIARI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PER GLI ASSEGNI FAMILIARI - DECORRENZA.*
L'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere all'INPS i contributi per la cassa assegni familiari ha una propria autonomia giuridica rispetto all'Obbligo dell'istituto di rimborsare al datore di lavoro l'importo degli assegni da esso anticipati ai dipendentì l'Obbligo a carico del datore di lavoro non sussiste, infatti, soltanto nell'ipotesi di eccedenza dell'importo dei contributi rispetto a quello degli assegni da lui erogati e non ha per oggetto la detta differenza. Data questa autonomia delle reciproche obbligazioni del datore di lavoro e dell'istituto, il sistema di conguaglio previsto dalla legge (artt 37 e 38 RD n 1239 del 1937 e 42, 43 del tu n 797 del 1955) non ha altro scopo se non quello di favorire il regolamento e la periodica liquidazione delle mutue ragioni creditorie, attraverso il ricorso all'istituto della compensazione legale, fino alla concorrente quantita delle ragioni stesse. E poiche alla compensazione si fa luogo alla scadenza di ciascun periodo di paga, ed il versamento all'istituto del maggior importo dei contributi rispetto a quello degli assegni deve essere eseguito entro dieci giorni da tale scadenza, deve ritenersi che, secondo il fondamentale criterio informatore della legge, questa data segna il momento in cui anche l'obbligazione del datore di lavoro deve considerarsi esigibile e dev'essere adempiuta, e quindi anche il momento dal quale, ai sensi dell'art 17, comincia a decorrere il termine di prescrizione, in quanto e insita nella stessa ratio della legge l'esigenza che il versamento dei contributi sia eseguito entro quella data anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia anticipato alcuna somma per assegni ed esuli percio la possibilita di procedere ad un conguaglio. (Conf 974'62).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 42, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 32, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)