Sez. 1, Sentenza n. 1900 del 22/03/1996 Cc. (dep. 20/04/1996) Rv. 204410 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza | Avviso al difensore - Omissione - Nullità assoluta - Fattispecie.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza
L'omissione dell'avviso al difensore di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma primo, ult. parte, cod. proc. pen., poiché, nel procedimento disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., è prevista la partecipazione necessaria del difensore, oltre che del pubblico ministero. (Fattispecie nella quale l'avviso al difensore risultava notificato in data successiva a quella della celebrazione dell'udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)