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Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 27/11/1989 (Rv. 464360 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - ONERI ACCESSORI - IN GENERE - RIMBORSO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464360-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - ONERI ACCESSORI - IN GENERE - RIMBORSO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

La prescrizione del diritto del locatore di ripetere dal conduttore gli oneri accessori a carico di quest'ultimo decorre dalla data in cui l'assemblea del condominio ha approvato il consuntivo ed il riparto delle spese tra i condomini, giacché è solo allora che sorge il debito del condomino locatore nei confronti del condominio e conseguentemente il credito del condomino nei confronti del conduttore.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)