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Sez. 1, Sentenza n. 13286 del 07/06/2006 (Rv. 589767 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Potere del giudice dell'opposizione di modificare l'entità della sanzione dovuta - Limiti.
Stato
decisa il 2006-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589767-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, il potere del giudice dell'opposizione di modificare l'ordinanza ingiunzione relativamente all'entità della sanzione dovuta (ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689) può essere esercitato unicamente nell'ambito dei limiti prestabiliti dal legislatore, di tal che non è consentito al giudice dei ridurre l'entità della sanzione ad un importo inferiore al minimo edittale previsto per la specifica contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)