diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995 (Rv. 494406 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Istanza di conversione - Modalità - Deposito della somma che si reputi dovuta - Necessità.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494406-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE

In tema di conversione del pignoramento (art. 495 cod. proc. civ.), il debitore che si oppone alla determinazione della somma sostitutiva fissata dal giudice dell'esecuzione non può limitarsi ad affermare in modo generico la sua non corrispondenza a diritto, ma è tenuto ad indicare in modo specifico i motivi dell'opposizione e perciò gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui chiede che l'ordinanza sia dichiarata illegittima, nonché a depositare, nel rispetto dei termini stabiliti dall'ordinanza, la somma che egli indichi come dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)