Sez. 3, Sentenza n. 17481 del 09/08/2007 (Rv. 599446 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Determinazioe della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Natura decisoria - Esclusione - Valutazioni sommarie operate - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Ambito - Questioni sollevabili in sede di distribuzione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art 495 cod. proc. civ., in sede di conversione del pignoramento, determina la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza dei diritti di prelazione né ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire "in executivis". Pertanto l'opposizione proposta contro il provvedimento di conversione é inquadrabile nel modello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e con la stessa l'opponente non può limitarsi ad affermare in modo generico la non corrispondenza della somma sostitutiva fissata dal giudice al diritto, ma é tenuto ad indicare in modo specifico, gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui chiede che il provvedimento sia dichiarato illegittimo. Tale opposizione concerne, quindi, la verifica che la determinazione in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione é conforme ai criteri di cui alla norma indicata, mentre non riguarda l'accertamento dell'esistenza o dell'ammontare del credito del creditore pignorante o dei creditori intervenuti, che é questione proponibile o in sede di distribuzione a norma dell'art. 512 cod. proc. civ. ovvero mediante opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. - non avendo a tanto provveduto il giudice di merito - ha rilevato che erroneamente con l'opposizione agli atti esecutivi era stato contestato il diritto a pretendere gli interessi, diritto da contestare, invece, mediante opposizione all'esecuzione in quanto attinente all'ammontare del credito esecutato, ed ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta, cassando senza rinvio la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)