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Sez. 2, Sentenza n. 3630 del 25/03/2000 (Rv. 535076 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Decisione secondo equità - Ricorso per Cassazione per violazione dei principi regolatori della materia - Criteri per l' imputazione del pagamento in caso di pluralità di debiti verso lo stesso creditore (art. 1193 cod. civ.) - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535076-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

Non sussiste la violazione dei principi regolatori della materia - che il giudice conciliatore doveva osservare nella decisione secondo equità ai sensi dell' art. 113 cod. proc. civ. nel testo previgente - se in caso di controversia tra soggetti sulla riferibilità di un pagamento, in presenza di una pluralità di forniture commerciali ed in assenza di imputazione da parte del debitore, non sono stati applicati i criteri stabiliti dall' art. 1193 cod. civ., secondo comma, perché essi non attengono alle fonti del rapporto obbligatorio o al carattere patrimoniale della prestazione, né incidono sulla configurazione tipica delle obbligazioni, ma regolamentano l' efficacia del pagamento nel particolare caso di più debiti della medesima specie nei confronti di una stessa persona.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)