diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7155 del 01/08/1997 (Rv. 506363 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Pronuncia secondo equità - Vizi denunciabili - Violazione dei principi regolatori della materia - Significato e portata - Limiti - Fattispecie in tema di disciplina ex art. 2959 cod. civ., e 2955 n. 6 cod. civ..
Stato
decisa il 1997-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506363-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

Fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme processuali, la sentenza pronunciata dal conciliatore secondo equità può essere impugnata con ricorso per Cassazione solo per violazione di norme di rango costituzionale, ovvero per violazione dei principi regolatori della materia; tali principi vanno individuati nelle "linee guida" degli istituti dedotti in giudizio, pur se divergenti, sotto alcuni aspetti, dalla disciplina dettata dalle singole norme positive. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che, con riguardo all'istituto della prescrizione, non possono ricomprendersi tra le "linee guida" né la regola di cui all'art. 2959 cod. civ., né quella di cui all'art. 2955 n. 5 cod. civ., non costituendo tali regole condizioni di coerenza del sistema della prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)