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Sez. 5, Sentenza n. 4612 del 09/03/2016 (Rv. 639034 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Operazioni intracomunitarie - Meccanismo d'inversione contabile - Diritto alla detrazione - Inosservanza dei requisiti formali - Perdita - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639034-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI

In tema d'IVA, riguardo alle operazioni intracomunitarie ed al meccanismo del "reverse charge", come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, il diritto alla detrazione, che assicura la neutralità fiscale dall'imposta, deve essere accordato ove ne siano rispettati i requisiti sostanziali, anche ove taluni obblighi formali siano stati violati, salvo che da ciò consegua l'effetto d'impedire la prova dell'adempimento dei requisiti sostanziali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)