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Sez. 3, Sentenza n. 292 del 06/01/2026 (Rv. 677568-01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di fideiussione concluso dal de cuius - Clausola di solidarietà debitoria tra i coeredi - Violazione del divieto di patto successorio e interferenza col principio di relatività degli effetti del contratto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677568-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.

Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)