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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20397 del 25/08/2017 (Rv. 645219 - 02)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | Solidarietà debitoria tra coeredi - Fonte convenzionale - Configurabilità - Deroga all'art. 752 c.c. - Ammissibilità - Fattispecie
Stato
decisa il 2017-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645219-02

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI

La clausola di un contratto concluso dal "de cuius", nella specie un contratto di conto corrente bancario, con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall'art. 1341 c. c., giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall'altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell'art. 752 c. c. salvo che il testatore abbia disposto diversamente, potendo il debitore porre, sui suoi beni, carichi secondo la sua volontà, salva per gli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio d'inventario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)