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Sez. 1, Sentenza n. 6230 del 01/12/1995 Cc. (dep. 01/02/1995) Rv. 203753 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Pubblico ministero | Custodia cautelare - Divieto di procedere all'interrogatorio prima del g.i.p. - Estensione ai casi di arresto o di fermo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203753-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Pubblico ministero

La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, cod. proc. pen., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 legge 8 agosto 1995, n. 332, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza od a fermo; il predetto art. 11 legge n. 332/95, infatti, si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 cod. proc. pen., senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388 riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)