Sez. 1, Sentenza n. 7277 del 19/04/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213712 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - GIUDICE | Necessaria precedenza sull'interrogatorio del P.M. - Applicabilità anche alle misure subcautelari - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - GIUDICE
La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, cod. proc. pen., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 della legge n. 332 del 1995, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza o a fermo. Ed invero il predetto art. 11 si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 citato senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388, riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 388, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 388, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)