Sez. 2, Sentenza n. 1816 del 11/03/1983 (Rv. 426660 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - CESSAZIONE DEL POSSESSO ACQUISTATO A TITOLO DERIVATIVO - SPETTANZA.*
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - CESSAZIONE DEL POSSESSO ACQUISTATO A TITOLO DERIVATIVO - SPETTANZA.*
L'art. 1150 cod. civ., in tema di diritti del possessore ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa posseduta, si applica non solo nell'ipotesi in cui sia esercitata l'Azione di rivendicazione nei confronti di chi possieda a titolo originario o per acquisto a non domino ma anche in tutti i casi in cui il possesso, acquistato a titolo derivativo, venga a cessare in conseguenza di annullamento, risoluzione, rescissione etc. Di un atto traslativo del diritto di proprietà. (V 4410/79, mass n 400956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)