Sez. 1, Sentenza n. 3767 del 16/12/1986 Ud. (dep. 28/03/1987) Rv. 175476 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - GIOCATTOLI PIRICI - DISTINZIONE - CRITERIO.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - GIOCATTOLI PIRICI - DISTINZIONE - CRITERIO.*
In tema di reati concernenti le materie esplodenti, devono ritenersi esplosivi quelle sostanze idonee a produrre un rilevante effetto distruttivo o dirompente. Ne restano esclusi i giocattoli pirici e tutto il materiale esplodente di ridotta pericolosità, sottoposto quindi alla disciplina dettata dalle norme ordinarie. (Conf mass n 170085; (Conf mass n 167133 e in cit.).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)