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Sez. 1, Sentenza n. 3767 del 16/12/1986 Ud. (dep. 28/03/1987) Rv. 175476 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - GIOCATTOLI PIRICI - DISTINZIONE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175476-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - GIOCATTOLI PIRICI - DISTINZIONE - CRITERIO.*

In tema di reati concernenti le materie esplodenti, devono ritenersi esplosivi quelle sostanze idonee a produrre un rilevante effetto distruttivo o dirompente. Ne restano esclusi i giocattoli pirici e tutto il materiale esplodente di ridotta pericolosità, sottoposto quindi alla disciplina dettata dalle norme ordinarie. (Conf mass n 170085; (Conf mass n 167133 e in cit.).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)