Sez. 1, Sentenza n. 11193 del 11/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167133 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - MATERIE ADOPERATE PER LA PESCA DI FRODE IN MARE - TERMINOLOGIA DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. - TERMINOLOGIA DI CUI AGLI ARTT. 10 E 12 LEGGE N. 497 DEL 1974 E ART. 2 E 4 LEGGE N. 895 DEL 1967 - EQUIPOLLENZA - REATO CONFIGURABILE - ESPLOSIVI A NATURA PIROTECNICA - ESCLUSIONE DALLE NORMATIVE SOPRAINDICATE.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - MATERIE ADOPERATE PER LA PESCA DI FRODE IN MARE - TERMINOLOGIA DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. - TERMINOLOGIA DI CUI AGLI ARTT. 10 E 12 LEGGE N. 497 DEL 1974 E ART. 2 E 4 LEGGE N. 895 DEL 1967 - EQUIPOLLENZA - REATO CONFIGURABILE - ESPLOSIVI A NATURA PIROTECNICA - ESCLUSIONE DALLE NORMATIVE SOPRAINDICATE.*
Risponde del reato continuato di detenzione e porto illegale di esplosivo, qualificato come delitto in virtù degli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 e non già come reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 678 cod. pen. colui che Usi esplosivo per esercitare di frode la pesca in mare. Infatti, la terminologia usata nell'art. 678 cod. pen. "materie esplodenti" è equipollente a quella adoperata dagli artt. 2 e 4 della legge n. 895 del 1967, modificato dagli artt. 10 e 12 della suindicata normativa del 1974, dalla quale, invece, restano esclusi soltanto gli artifici pirotecnici sia ad effetto illuminante sia ad effetto di scoppio. (V mass n 156665; (V mass n 156091; (V mass n 156077).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 82, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)