Sez. 3, Ordinanza n. 265 del 06/04/1993 (Rv. 482178 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore generale - Esclusione - Conseguenza - Rinuncia al ricorso per regolamento - Limite temporale ex art. 390, primo comma, cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
Nel procedimento per regolamento di competenza non opera il disposto dell'art. 375, ultimo comma cod. proc. civ., che prevede la comunicazione alle parti, nel rito camerale, delle conclusioni del Procuratore generale, con la conseguenza che la rinuncia al ricorso per regolamento non soggiace al limite temporale di cui al primo comma dell'art. 390 cod. proc. civ. (che lo fissa con riguardo al momento della suddetta comunicazione), non solo nel caso in cui di tali conclusioni sia stata "rite et recte" omessa la comunicazione, ma anche nel caso in cui questa sia stata inutilmente effettuata, poiché dal compimento di un atto non dovuto non può derivare pregiudizio ai diritti della parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 376 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)