diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 634 del 11/08/1995 (Rv. 497211 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento - Comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore Generale - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Rinuncia al ricorso per regolamento - Limite temporale previsto dall'art. 390, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497211-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In materia di regolamento di competenza, nel quale non è prevista la notificazione delle conclusioni del pubblico ministero alle parti costituite, queste ultime possono rinunciare efficacemente al proposto regolamento con atto depositato fino all'inizio dell'adunanza della camera di consiglio e sul quale deve essere previamente sentito il pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)