Sez. L, Sentenza n. 1365 del 10/03/1981 (Rv. 411990 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INESISTENZA DI UNA TRANSAZIONE O DI UNA RINUNCIA O DI UNA CONFESSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INESISTENZA DI UNA TRANSAZIONE O DI UNA RINUNCIA O DI UNA CONFESSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di applicazione dell'art 2113 cod civ, non e censurabile in Cassazione, se congruamente motivato, l'apprezzamento del giudice del merito che non ravvisi nella dichiarazione rilasciata dal lavoratore gli estremi di una transazione (cioe le reciproche concessioni fatte per prevenire o estinguere una lite) o di una rinuncia in senso proprio (cioe consapevole e deliberato abbandono di diritti o ragioni determinati o, almeno, oggettivamente determinabili) o di una confessione (ad esempio, in ordine al contenuto concreto delle mansioni espletate in relazione all'inquadramento categoriale a cui si riferisce la retribuzione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)