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Sez. L, Sentenza n. 5604 del 26/10/1982 (Rv. 423359 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INESISTENZA DI UNA TRANSAZIONE O DI UNA RINUNZIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423359-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INESISTENZA DI UNA TRANSAZIONE O DI UNA RINUNZIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento del giudice del merito, il quale non ravvisi nella dichiarazione rilasciata dal lavoratore gli estremi di una transazione (cioè le reciproche concessioni fatte per prevenire o estinguere una lite) o di una rinunzia in senso proprio (cioè, consapevole e deliberato abbandono di diritti o ragioni determinati o, almeno, determinabili) non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1365/81, mass n 411990).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)