Sez. U, Sentenza n. 8097 del 21/07/1993 (Rv. 483230 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Medici - Prestazioni rese in plus orario - Pagamento dei corrispettivi - Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere
Le controversie relative al pagamento - in favore di medici dipendenti da un'unità sanitaria locale - dei corrispettivi delle prestazioni rese in plus orario, nell'ambito dell'istituto delle incentivazioni, dopo il 31 dicembre 1985, nel vigore del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 o del d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 (i cui artt. 76 e 134 rinviano al d.P.R. n. 270 del 1987), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto tali prestazioni ineriscono al rapporto di pubblico impiego e non ad un distinto rapporto di prestazione d'opera libero-professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/05/1987 num. 270 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)