Sez. L, Sentenza n. 13724 del 06/11/2001 (Rv. 550052 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA | Art. 5 legge regionale Puglia n. 15 del 1994 - Contenuto precettivo - Previsione dell'utilizzazione da parte dei consorzi di personale operaio salariato proveniente dalla Regione - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA
L'art. 5 della legge regionale Puglia 18 aprile 1994 n. 15 (recante disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui ai Consorzi di bonifica), nello stabilire che per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica i consorzi devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, "riveniente alla Regione ai sensi del d.P.R. 10 aprile 1979 e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi", prevede altresì il riconoscimento al suddetto personale dell'assunzione a tempo indeterminato e della retribuzione per "non meno di centottantuno" giornate di lavoro all'anno, così riconoscendo ai suddetti lavoratori una garanzia di stabilità del rapporto e di riscossione della retribuzione, ma nello stesso tempo limitando l'onere di corresponsione della retribuzione dei Consorzi di bonifica ad un periodo di tempo inferiore ai dodici mesi dell'anno.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)