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Sez. U, Sentenza n. 4876 del 14/05/1998 (Rv. 515451 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA | Legge regionale Puglia 18 aprile 1994 n. 15 (recante disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui ai Consorzi di bonifica) - Gestione e manutenzione degli impianti irrigui - Previsione di utilizzazione del personale regionale operaio salariato, con contratto di natura privatistica - Qualificazione come privato del rapporto - Configurabilità - Devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie - Necessità - Incidenza di tale qualificazione su rapporti già esistenti - Ostacolo all'operata qualificazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515451-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA

All'art. 5 della legge regionale Puglia 18 aprile 1994 n. 15 (recante disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui ai Consorzi di bonifica) il quale stabilisce che per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica i consorzi devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, "riveniente alla Regione ai sensi del d.P.R. 10 aprile 1979 e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi" deve attribuirsi efficacia di qualificazione in senso privatistico dei rapporti in questione, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie, non rilevando in senso contrario alla suddetta interpretazione della legge, attesa la discrezionalità legislativa spettante alla regione nella materie di sua competenza, che la qualificazione da essa operata incida su rapporti già in atto.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)