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Sez. 2, Sentenza n. 17973 del 19/01/2023 Cc. (dep. 28/04/2023) Rv. 284395 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazione coinvolgente minorenni - Onere di motivazione rafforzata - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284395-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ove queste coinvolgano un minore di anni quattordici, il giudice che pone a base della propria decisione il contenuto di esse è tenuto a interpretarle ed a svolgere le proprie valutazioni, senza che ciò comporti un onere di motivazione rafforzata derivante dall'età del soggetto intercettato, non prevedendo la disciplina sulle intercettazioni alcun regime differenziato in tal senso.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)