Sez. 6, Sentenza n. 1444 del 26/03/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 208127 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE | Registrazione di una conversazione tra presenti - Limiti di utilizzabilità previsti per le intercettazioni telefoniche - Esclusione - Limiti di utilizzabilità previsti per le dichiarazioni autoindizianti rese alla polizia giudiziaria - Esclusione - Natura delle registrazioni - Documenti - Acquisibilità delle registrazioni in dibattimento.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di prova, sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni autoindizianti rese da un soggetto, successivamente indagato, nel corso di una conversazione registrata a sua insaputa in quanto ad esse non è applicabile né la previsione di inutilizzabilità delle registrazioni telefoniche irrituali previsto dall'art. 271 cod. proc. pen., non trattandosi di intercettazioni in senso tecnico, né i limiti alla utilizzabilità previsti dall'art. 63 cod. proc. pen. Tali registrazioni costituiscono documenti ed in quanto tali sono acquisibili in dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)