Sez. 6, Sentenza n. 6037 del 08/04/1999 Ud. (dep. 13/05/1999) Rv. 214063 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Registrazione di una conversazione telefonica - Inquadrabilità come intercettazione - Esclusione - Natura della registrazione - Documento - Acquisizione al dibattimento - Legittimità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
La registrazione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese ad un terzo da persona successivamente imputata sono legittime perché non riconducibili nell'ambito delle intercettazioni irrituali né in quello delle dichiarazioni indizianti rese da persona non indiziata né indagata, rispettivamente inutilizzabili a norma degli articoli 63 e 271 cod.proc.pen. Ed invero non si è in presenza di intercettazioni, cioè di occulta conoscenza da parte di terzi e mediante congegni particolari, di comunicazioni riservate; ma di registrazione di un colloquio ad opera di uno degli interlocutori, attività riconducibile ad una memorizzazione di notizie procurate lecitamente. (La Corte nella specie ha ritenuto che le registrazioni suddette sono acquisibili ed utilizzabili in dibattimento come documenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)