Sez. 4, Sentenza n. 10231 del 26/01/2005 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 230921 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - procedimento | Decreto di citazione - Mancata avvertenza che, in caso di mancata comparizione, l'imputato sarà giudicato in contumacia - Nullità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - procedimento
Qualora il giudizio di appello, trattandosi di procedimento condotto con rito abbreviato, debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non è richiesto che nel decreto di citazione emesso ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. venga inserito l'avvertimento che l'imputato, in caso di mancata comparizione, sarà giudicato in contumacia, dovendosi anzi ritenere un tale avvertimento del tutto improprio, rispetto alla disciplina del procedimento camerale dettata dall'art. 127 cod. proc. pen., cui si richiama il citato art. 599.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)