Sez. 2, Sentenza n. 13134 del 03/03/2005 Ud. (dep. 11/04/2005) Rv. 231254 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - procedimento | Giudizio contumaciale - Inapplicabilità.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - procedimento
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello si avvalga - per la decisione - del rito della camera di consiglio (art. 599 cod. proc. pen.), il decreto di citazione non deve contenere l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia. Vanno in tal caso rispettate "le forme dell'art. 127" e cioè dato avviso soltanto ai difensori almeno dieci giorni prima. La mancata comparizione del prevenuto non ha invece rilevanza, tranne che egli sia legittimamente impedito e manifesti la volontà di essere presente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)